Tribunale di Napoli: Retribuzione degli autisti: deve essere secondo l'orario effettivo di lavoro

Tribunale di Napoli: Retribuzione degli autisti: deve essere secondo l'orario effettivo di lavoro

Un'impresa di trasporti è stata condannata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.359/2023, a versare la differenza retributiva ad un autista, contratto per lavoro part-time, ma di fatto abituato a svolgere orario di lavoro a tempo pieno o in comunque molto superiore a quanto pattuito contrattualmente.

L'autista ha spiegato in tribunale di aver lavorato per un anno e mezzo in un'azienda di trasporti alimentari e tra le parti è stato concluso contrattualmente che il suo lavoro consiste in un orario part-time al 60%, mentre ha lavorato dal lunedì al sabato , dalle 04:30 alle 17, con un'ora di pausa, per un totale di 69 ore di lavoro settimanale, 298 ore mensili, di cui 13 straordinarie notturne e 115 straordinarie diurne. Dichiarava inoltre di essere stato costretto a firmare buste paga con importi per orari di lavoro inferiori a quelli effettivi, ricevendo così una retribuzione giornaliera inferiore, e due settimane di ferie non pagate.

L'azienda non si è presentata in tribunale, quindi l'autista ha chiamato in qualità di testimoni alcuni suoi colleghi, i quali hanno affermato di averlo conosciuto quando lavorava per l'azienda e che viaggiava anche insieme ad altri colleghi su camion più grandi. Uno dei testimoni aveva collaborato con il ricorrente e ha confermato che si recava principalmente a Napoli e provincia, partendo intorno alle 4:30, massimo 5 del mattino, a giorni alterni: "Ma molto spesso, quasi sempre - ha aggiunto un altro ex collega - quando si andava oltre o si doveva caricare il camion si cominciava a lavorare tra l'1 e le 3 del mattino». ».Un altro testimone ha affermato che ci sono stati casi in cui i lavoratori sono rientrati anche alle 20:00.

Il Tribunale sentiti tutti i testimoni che erano in regola con l'orario di lavoro proposto, come confermato anche dalla documentazione, o dal bordero, che provano anche solo parziale fruizione delle ferie. Così è stato affermato dal giudice che "la presenza di un rapporto di lavoro subordinato è certa", sarebbe spettato all'impresa di trasporto, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena prova dell'adempimento del compenso”.

In conclusione, il Tribunale ha deciso in favore dell'automobilista e ha determinato l'obbligo della società di pagare la differenza di stipendio e interessi sulla base dei calcoli allegati dal ricorrente al suo ricorso, oltre alle spese di causa.

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