Onorabilità
Consiste nell‘assenza di una serie di condanne, inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di ostacoli specificamente individuate nella citata disposizione.
Il requisito di onorabilità infatti non sussiste o cessa di sussistere in capo al soggetto che si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 395/2000. Si evidenzia che:
• nei casi in cui è contemplata la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva;
• si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).
Sono fatti salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena (166 e 167 c.p.) e della riabilitazione (art. 178 c.p.) e di ogni altra disposizione che preveda l’estinzione del reato.
Da chi deve essere posseduta?
• Dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di gestore dei trasporti;
• dall’amministratore unico ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche, pubbliche o private;
• dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone;
• dal titolare dell’Impresa individuale o famigliare e dai collaboratori dell’Impresa familiare.
Come si dimostra?
Con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 in cui si dichiara il possesso dell’onorabilità richiesta.