Onorabilità

Onorabilità

Consiste nell‘assenza di una serie di condanne, inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di ostacoli specificamente individuate nella citata disposizione.

Il requisito di onorabilità infatti non sussiste o cessa di sussistere in capo al soggetto che si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 395/2000. Si evidenzia che:

nei casi in cui è contemplata la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva;
si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).

Sono fatti salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena (166 e 167 c.p.) e della riabilitazione (art. 178 c.p.) e di ogni altra disposizione che preveda l’estinzione del reato.


Da chi deve essere posseduta?

Dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di gestore dei trasporti;
dall’amministratore unico ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone                       giuridiche, pubbliche o private;
dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone;
dal titolare dell’Impresa individuale o famigliare e dai collaboratori dell’Impresa familiare.

Come si dimostra?

Con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 in cui si dichiara il possesso dell’onorabilità richiesta.


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