licenza comunitari

Licenza Comunitaria

Per ottenere la licenza comunitaria le imprese stabilite in Italia sono tenute a dimostrare di:

  • essere autorizzate per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci essendo iscritte al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.);
  • essere abilitate ad effettuare trasporti internazionali in quanto il gestore dei trasporti è titolare dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;
  • avere in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
  • di non trovarsi in una situazione di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia).

Per richiedere la licenza comunitaria occorre produrre apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata indirizzandola al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il Trasporto stradale e l'intermodalità - Divisione 4, Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA.

Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:

  • le dichiarazioni, ai fini dell’espletamento della verifica antimafia, redatte secondo i nuovi modelli n. 1 e n.2 allegati alla circolare n. 1 del 10 marzo 2015;
  • attestazione del versamento di € 32,00 (2 x 16,00) effettuato su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo sulla domanda e sulla licenza);
  • attestazione del versamento di € 5,16 effettuato su c.c.p. n. 9001 (diritti);
  • allegato numero 1 e allegato numero 2 alla circolare n.1 del 10 marzo 2015 come modificati dalla circolare n.7 del 7 giugno 2017;
  • copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa che ha sottoscritto la domanda;

La presentazione della domanda può avvenire, a scelta dell'utente:

  • tramite invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
  • tramite invio per servizio postale all'indirizzo sopra indicato;
  • direttamente allo sportello della Direzione generale, il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
  • direttamente alla segreteria della Direzione generale dal lunedì al venerdì.

Conservano la loro validità per tutto quanto non ridefinito dalla suddetta circolare n. 6 del 6 giugno 2017, le indicazioni contenute nella circolare n.1/2011 D.G T.S.I del 25 novembre 2011 e nella circolare n.3/2012 D.G T.S.I del 28 maggio 2012.

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